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Regolamento del Politecnico federale di Zurigo (1873)

Questo documento non è senza importanza per la storia dell’educazione in Svizzera italiana. Ad esempio, determina le modalità di accesso alla Scuola politecnica in un’epoca storica in cui non esistono ancora le ordinanze federali di maturità. Definisce anche le lingue d’insegnamento e le possibilità di recupero del tedesco e del francese per i giovani che vogliono iscriversi nella scuola. Infine definisce anche le materie del “corso preparatorio” di un anno. Peraltro, sebbene il regolamento non lo dica esplicitamente, sono ammesse anche le donne (la prima iscrizione di una donna risale al 1871).

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Regolamento degli studi liceali (1982)

Questo documento, entrato in vigore insieme ai programmi, sancisce il quadro istituzionale nel quale si svolgono gli studi liceali in Ticino fino alla riforma dell’ordinanza federale del 1995. Definisce tra altre cose i possibili tipi di maturità, ma soprattutto le scelte e i passaggi degli allievi tra questi tipi e le pratiche di valutazione nei licei cantonali. 

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Programma della scuola normale di educazione domestica (1945)

Questa formazione per docenti era rivolta a sole donne. Rispondeva al bisogno di avere delle docenti qualificate “per i corsi ambulanti di economia domestica dello Stato, per l’insegnamento della economia domestica nelle scuole professionali femminili on in qualunque altra scuola scuola o istituto in cui viene impartita tale materia” ed era posta sotto la responsabilità dell’ispettrice delle scuole di educazione domestica. La vera curiosità però sta nel fatto che questa scuola aveva la sua sede presso l’Istituto di S. Maria a Bellinzona, cioè in una Scuola privata. Più tardi, nel 1958, la formazione sarebbe stata integrata nella Scuola magistrale. 

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Legge scolastica del 1804

Approvata appena un anno dopo che il Ticino si era costituito in Cantone, questa legge prescrive poche cose (che nei tre decenni successivi il Cantone non sarebbe nemmeno riuscito a imporre): una scuola in ogni Comune, l’obbligo di frequenza per i fanciulli di ambo i sessi, un programma minimo di insegnamento (leggere, scrivere e far di conto). Rimane però negli annali per il suo valore di prima legge scolastica del giovane Stato.

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Per comprenderne il contesto va ricordato che la Costituzione elvetica del 1802 aveva stabilito  all’art. 14, pur all’interno di un quadro d’insieme che doveva essere nazionale, il principio di una certa autonomia scolastica per i Cantoni. Con l’Atto di mediazione invece la Svizzera era tornata a essere una federazione di Stati sostanzialmente sovrani. Si rendeva allora necessaria una legge scolastica cantonale.